NARRAZIONE IDEOLOGICA E POLITICA .
A CURA DI Giovanni Maffeo - Poetanarratore .Poeta e scrittore .
Introduzione .
L'idealismo in filosofia è una visione del mondo che riconduce totalmente l'essere al pensiero, negando esistenza autonoma alla realtà, ritenuta il riflesso di un'attività interna al soggetto.
Di Alessandro Salucci.
ALCUNE MIE POESIE :
DALLE POESIE SULLA SABBIA ANNO 2023
Tra le mura delle stagioni
Odo lamenti da mille voci ,
tento di afferrarle per darle pace ,
in vano le rincorro è come se non volessero sentirmi ;
han le orecchie sorde e il bavaglio dentro il cuore .
Fuggono da cuori infranti ;
dalle , loro stesse paure .
Fuggono da primavere strambe e autunni cechi ;
da amori violenti e bizzarre seduzioni .
Ed io nel mio pensiero alloggio nebbia ,
per te ho eretto un fantastico castello !
Voglio darti il nobile regno la dimora del mistero assurdo ;
la chiave , che ti apre il paradiso .
Si , tu ,la principessa donna ,quella che dà sospiri ,
affliggimi dunque finché puoi affinché mi ami …
ove nell’inferno mio già giace il freddo gelo…
giace il tuo ricordo indelebile di un bacio .
Il tempo passa , passano gli anni !
E con essi le stagioni delle verdi foglie …
Come gli amori ,hanno muri alti , per scalare la conquista ,
per dare a te , la mia fiducia ,la mia vita .
Dove sei tu che preghi ?
Coltivi terre feconde facendo tanti sbagli ,
sradichi gramigna , la mala voglia …
sei l’edera che si arrampica e sale in cielo .
Sei tu ch’è la coltivi ?
Beffardo è il mio sentire ,
si illude ancora ha l’ingordigia di un infame ;
vuole a se l’egoismo del fulvo odore .
E tra le mura delle stagioni ho scritto ti amo !
Con sillabe greche pugno il tenace amore ,
dispotico , m'inabisso nel l’impossibile ;
nelle lande ove l’amore mio muore .
Giovanni Maffeo - Poetanarratore
SE NE VA L’ESTATE .
Dalle poesie sulla sabbia anno 2023.
Oggi al di là del mare si vedono nuvole nere ...
tuona l'amore il sole manca ,
mancano i suoi ormeggi gli sberleffi del cielo ;
mi manca il tuo sguardo azzurro i tuoi ginocchi nudi .
Se ne va l'estate lascia strascichi nel vento ...
lascia a metà la storia ai romantici ,
lascia in attesa un possibile appuntamento ;
in riva al mare han deposto scheletri di luna .
Se ne va l'estate per inseguire l'Autunno ,
per attendere poi l'inverno tra le coperte i tuoi sogni ,
va nella selva dei fantocci luogo del ripugnante amore ;
quello che l'anno prima ha ignorato il letto verde ove piovve luce .
Resta tra le rugiadose gocce nel vespro dei colori
nella preghiera della sera ove dormono le stelle ,
ove mormorano gli anni e sospirano le ninfee ;
dove i terribili appetiti si ingozzano di morbosi turpiloqui .
Finisce l'estate !Anche questo anno ha fatto stragi :
ha scucito trame ,ricucito orli ,i merletti rosa !
Ha vestito le belle muse di perle e ori di singhiozzi e magie ;
ha ridato voce alle nuove orchidee e sul mare ballano la vita .
Giovanni Maffeo - Poetanarratore .
A due passi dal tuo cuore .
A due passi dal mio cuore
c’è colei ha tremato ha udito la sua voce ,
ha desiderato il mio bacio...
sotto una pioggia bagnata dalle lacrime .
Per te ho dato fuoco alle streghe !
Sui roghi di un tempo antico ,
tra l'angosciato sogno il tuo amor per me s’immola,
si mostra coraggioso senza frivolezza .
Ma tu sei lì ,ferma ,immobile
sei a due passi dal mio cuore ,
rincorri fantasmi del passato ...
smuovi nuvole immote su stelle del tramonto .
E sciaborda la piccola onda spazia tempesta :
va oltre le bonacce estive,
nell’apparente calma tu l’icona
sei natura con la veste nuova il bagliore dell’estate .
Tra le fauci i sonori urli sacri
sudi attese di amplessi vigorosi,
allibita snidi i lobi del poeta ...
quando ti scrive di nascosto a piene mani .
Sei a due passi dal mio cuore entra !
da me , il tuo spazio è un buco nero ,
fatti avanti fammi arrossire ...
Ma tu dove sei ,per dirmi t’amo?.
Giovanni Maffeo - Poetanarratore .
Alba nuova .
E mi rialzo assopito da un sogno vorticoso
sono pieno di vita rivoglio il perduto ,
rivoglio la giovinezza delle verdi foglie
la carezza da chi mi sa amare .
E così mi arrovento ,mi struggo
mi lascio andare nei ricordi :
in egoismi di presagi deboli
ove il tuo amore abbonda ed è malia .
Leggendaria la mia vita si fatua di dormienti bonacce
fa parte d’un sentimento unico,
d’un rossastro laconico ove gemere lusinghe auliche
coi tuoi benigni risi amore langui.
Alba nuova mi dai ,emozioni fragili
l’incertezza ,la paura ,gli elementi effimeri ,
lì s’impallidiscono fonti azzurre ,
si carezzano sotto pacifiche stelle .
Ora che fa chiaro ,vado nel giardino
e sul tuo viso riluce il mattino ...
è un’alba chiara ,per me l’alba nuova ,
un'alba di colori ove nasci tu seme della terra .
Forse qualcuno soffre per amore
o forse sorride o piange per esso ,
non ci son parole per descrivere ...
ma ,il mio cuore è timoroso ,è scuro .
Da voce a vanti :
a vinti ,che si piegano ai sogni ,
tu la protagonista sei sempre al centro delle lunule
in ogni luogo , nei miei sentimenti celebri stagioni.
Giovanni Maffeo - Poetanarratore.
Ai confini dell’amore.
Al di la del vespro parole nuove tacciono
inebriano l’anima nell’oro della sera ,
si adagiano sincere su di un foglio bianco ,
su scritture di versi alla rinfusa.
E si intrecciano come fili di spago
in quel tormento che fu pazzia,
la piacevole essenza
ove vissi l’apparire dell‘amore .
Sono tante le immagini sfocate
che non vedo e non sento,
tante le illusioni che vivo e ho vissuto ;
nella mente l’impulso è strepitante .
Volto pagina e inizio un’altra vita …
attingo dalla fonte l’acqua santa ,
a voi disseto l'impeto dei lupi ...
a chi d’amore non ha più niente.
A te - Donna - amante ,madre sposa ,
anneghi nei giorno i forti sentimenti ,
rinasci in un fiore su alberi senza rami
voli nella mia anima e ti prendi il mio sangue .
Del mio tempo confini l’amore e ci sei !
Unico mio desiderio , mio sospiro …
sei l’aspro melograno dal sapore passione
fiero di te come la gatte mi fai le fusa.
Giovanni Maffeo Poetanarratore.
ADESSO.
Oh se solo potessi viverti!
Qui ,adesso ,in questo attimo mio tuo ,
in questo tempo ove ogni silenzio è il tuo complice ;
in questa valle di lacrime ove brillano le stelle .
Adesso nella felice attesa c'è l'imprendibile desiderio
le tue braccia sono tese ,trattienimi ...
consuma con me il cibo dei veleni ,
fa che il tuo cuore non si discosti dal destino e si addensa .
Forse vagheggio , o è solo enfasi ,attrazione ,intuizione , azione ?
E' perdizione amorosa pane dolce e buon vino?
Molti gli ingredienti che si squamano sulla pelle ...
o è solo un cielo che su di noi si irradia radioso .
Quanti gli amori si annullano o celano segreti
dentro pregiudizi o paure ,dietro porte , al buio ,
nei sepolcri e le stanze nere ...
lì dove l'amore non ha pazienza e ci consuma .
Adesso, solo adesso sorseggio il dolce nettare
quello che bevvi rubando la malia ...
quello del tempo fugace del placido sonno ,
ove le nuvole nebbiose si spostano al soffio inquieto .
Giovanni Maffeo - Poetanarratore .
L’idealismo nella storia della filosofia e i suoi influssi sul pensiero contemporaneo . Idealismo e conoscenza scientifica: la fisica classica e le matematiche .I Paradigmi idealisti in alcune teorie scientifiche odierne . La teologia e il principio idealista dell’immanenza . Operatività della prospettiva idealista in teologia: possibilità e valutazioni critiche.Con il termine «idealismo» si intende genericamente ogni filosofia che, interrogandosi circa la fonte della conoscenza, la identifica con il pensiero, ovvero con l’idea. Secondo la prospettiva idealista, la conoscenza non riconoscerebbe la realtà posta al di fuori del soggetto conoscente, perché considera come reali soltanto i fenomeni interiori, quelli del soggetto, detti anche «rappresentazioni o stati di coscienza».
L’essere è così determinato dal pensiero, indicato spesso anche col termine spirito. In questo senso l’idealismo si oppone primariamente al materialismo, il quale afferma che l’essere esiste in sé come materialità, e in seconda battuta al realismo, il quale afferma invece la realtà dell’esistenza di oggetti anche al di fuori della mente conoscente.
Assumendo come unico metodo il «principio di immanenza», secondo il quale noi non conosciamo direttamente la realtà, ma solo e soltanto le nostre rappresentazioni di essa, la filosofia idealista pone alla base della sua gnoseologia l’asserto secondo cui un accesso immediato ai dati dell’esperienza da parte della nostra coscienza sarebbe impossibile, o comunque dubbio.
La posizione idealista, oltre a determinare una sua gnoseologia, costruisce anche una sua metafisica: infatti il principio di immanenza, contrariamente al realismo che pone il fondamento del reale sull’essere, sostiene che la realtà è fondata sul pensiero.
Questa concezione metafisica idealista ha conseguenze notevoli sia nel campo dell’antropologia, che della teologia e della scienza. Il soggetto viene, in queste discipline, ad essere predominante rispetto alla possibilità di una realtà esterna, creata indipendentemente dal soggetto stesso.
Alessandro Salucci.
L'Ideologia .
L'ideologia è il complesso di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale.
Dall'idealismo alla Ideologia .
Ideologico .
Ideologico Che concerne l’ideologia o un’ideologia (soprattutto nel sign. corrente di questo termine): contrasti ideologico; i presupposti ideologico di un movimento sociale; il contenuto ideologico di una dottrina.
L'ideologia.
L'ideologia , in filosofia, termine coniato dal filosofo si indica la scienza del pensiero in una prospettiva antimetafisica, cioè l’analisi.
L'IDEOLOGIA POLITICA . Si riferisce alla vita pubblica ove gli affari pubblici di comunità popolare sono orientati in politica e le varie dottrine .Nell'uso scientifico essa figura mutamento radicale ove un ordine statuale e sociale logica gli aspetti economici e politici ,come nell'umanesimo la cui storia conclude l'aspetto delle guerre ,delle varie religioni .Dunque abbiamo :Religione, scienza , filosofia e politica . Noi, io mi fermo con l'ideologia POLITICA .
L'ideologia" si riferisce originariamente agli "idéologues" (ideologi), una corrente di pensiero
Gli ideologi si riferivano principalmente al pensiero
avrebbero originato ogni fenomeno psichico. Anche la morale, intesa in senso utilitaristico, e la politica, concepita in senso liberistico, venivano considerate come "ideologia applicata".
Gli ideologi, rifiutando la metafisica ed insieme i contenuti ideali del pensiero illuministico, si dedicarono a campi d'indagine ristretti di carattere sociale ed economico, ai quali applicavano metodi matematici e statistici allo scopo di ottenere delle previsioni attendibili in settori della realtà umana generalmente ritenuti imprevedibili e impossibili da dirigere razionalmente per l'opposizione espressa dagli ideologi al suo sistema di governo.
Il significato originario del termine infatti, come metodo del corretto ragionare.
È alla ideologia, a questa tenebrosa metafisica che ricercando con sottigliezza le cause originarie, vuole su tali basi fondare la legislazione dei popoli in luogo di adattare le leggi alla conoscenza del cuore dell'uomo e alle lezioni della storia.
Il significato originario di ideologia come atteggiamento scientifico si perse così quasi subito, come anche il legame col materialismo e il sensismo, e il termine assunse per ragioni politiche il significato di una visione distorta della realtà, con la fallimentare ambizione di voler dare un ordine razionale alla società, di voler fondare scientificamente l'ordine sociale.
E dunque un bel giorno mi saltò alla mente di scrivere di politica, io che mi ero premesso di non farlo , di non ascoltare più i programmi televisivi ad essa destinata .Infatti tra mi ripeto e sostengo che un artista mai ad essa si deve schierare , egli è parte integrante della sua arte e appartiene al popolo che lo plaude ,lo elogia , se così non fosse una parte di esso si dividerebbe e non avrebbe la completezza dello stesso .
Mah io non vi dirò a che partito appartengo ,mi limiterò di dire la mia ,di capire e comunicare a chi mi legge le varie politiche e fatti in sintesi delle varie ligeslature ,passate e presenti , narrando il vero di ciò che accade in Italia ove dietro ad essa a detta di qualcuno : che si può prendere il potere e farne vanto ,lasciando fuori il popolo sovrano .
Ad esempio .le vergogne televisive ove calunnie e spropsiti sono all'ordine del giorno causando malori e malanimi a chi segue aspettando poi lo scontro della piazza ,lì l'affronto violento ,l'ideologia che rinasce ,intepretata a suo comodo diventa violenza ,causa di stragi e morti ,di disfacimenti e razzismi tra fratelli della stessa patria .Lo stesso popolo si scontra per gli errori fatti da qualcuno che pretende il potere , che si vuole parare ad esso per i suoi interessi .
Parliamo dell'articolo uno della nostra costituzione :
TESTI RIPRESI DALLA IL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA .
ARTICOLO 1.
«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.» L'articolo 1 fissa in modo solenne il risultato del referendum del 2 giugno 1946: l'Italia è una repubblica.
Orbene come viene interpretata ,a mio avviso se il popolo è sovrano lo stesso ne prende atto ,lo stesso è sovrano e ad esso si dovrebbe ,parlo al condizionale - DOVREBBE - perchè la stessa costituzione è legata obblighi parlamentari e cioè al parlamento per decidere se andare alle elezioni politiche e votare ,altrimenti si lecifera gli accordi tra maggioranze di governo .Ora è lecito dire che il popolo è sovrano e poi trovare accordi in parlamento per fare un nuovo governo ? A mio avviso è un contradittorio all'articolo uno e fa si che questo articolo non conta nulla .
Le motivazioni possono essere diverse ,come quelle che la stessa costituzione contradisce lo stesso articolo e fa si che il seguente segna un tempo necessario ai 5 anni , dopo di chè è il tempo massimo alle nuove votazioni .Io mi chiedo , se il popolo è sovrano e per la maggiore vuole le votazioni a mio avviso sempre come dice la costituzione c'è il referendum popolare che da esso si può legiferare la volonta popolare e andare poi alle urne .
Dunque la cosa è ambigua e da essa possono nascere violenze , come fu nel passato che di seguito ne farò cenno , comele brutte stragi ove molti innocenti ci hanno messo la vita e la politica ha bendato ancora oggi la causa di chi li ha provocati .
GLI ANNI DI PIOMBO .
Anni di piombo, ora il governo pubblichi gli atti
ripreso dal ( il giornale .it)
Alessandro Gnocchi - Gio, 09/05/2019 - 08:52
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Tra i Giorni della memoria, quello che si celebra oggi è spesso dimenticato. Il 9 maggio si onorano le vittime del terrorismo e delle stragi.
Cogliamo l'occasione per ricordare al ministro dell'Interno Matteo Salvini che ogni promessa è un debito e lui ha promesso di desegretare le carte relative agli Anni di piombo. Come abbiamo raccontato in una serie di articoli, sono documenti cruciali per capire come l'Italia sprofondò in una sanguinosa lotta armata.
I punti oscuri sono molti: l'esistenza di una struttura paramilitare interna al Pci e i suoi rapporti col terrorismo rosso; gli agenti di influenza infiltrati dal Kgb ai massimi livelli della classe dirigente italiana; i referenti politici ed economici del Kgb all'interno del Pci; gli agenti di influenza infiltrati dalla Cia ai massimi livelli del Pci; l'ampia zona rossastra costituita da chi faceva da tratto d'unione affinché terroristi e Stato o terroristi e Pci potessero parlarsi; il peso dei servizi segreti di Stati del Patto di Varsavia in alcuni snodi fondamentali della storia italiana, dal rapimento di Aldo Moro all'attentato a Giovanni Paolo II.
Come si capisce, queste informazioni consentirebbero una migliore ricostruzione del quadro storico al quale appartiene il terrorismo degli Anni di piombo. Oggi il Giorno della memoria sarà celebrato alla Camera dei deputati, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, con i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nell'Aula di Montecitorio, sui cui scranni siederanno famigliari delle vittime di attentati e stragi del terrorismo in Italia, verranno ricordati in particolare i cinquant'anni dalla strage di piazza Fontana, il quarantennale dell'omicidio del magistrato Emilio Alessandrini e il ventennale dell'omicidio dell'economista Massimo D'Antona. Sarebbe un bel gesto, da parte del governo, togliere proprio oggi il segreto di Stato dai documenti ancora negati agli storici. Il presidente del Consiglio lo può fare facilmente, con una direttiva. Prenda esempio, se vuole, da Matteo Renzi.
Nel 2014, l'allora presidente del Consiglio declassificò tutti i documenti processuali e di indagine nelle mani dell'amministrazione pubblica relativi alle stragi di Ustica, Peteano, treno Italicus, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Gioia Tauro, stazione di Bologna e rapido 904. Proseguire quest'opera di trasparenza è un dovere.
Dunque come inizialmente detto questo tema ad ogni ricorrenza e ad ogni cambio di potere questo viene messo in discussione e preso in considerazione ,peccato che l'espletazione alla volontà di evidenziarlo , come detto sopra all'articolo che si vuole desegretare gli accaduti delle stragi per scoprire i mandanti e gli autori delle stragi .
Come si vede invece l'impossibile a farlo per il semplice fatto che a molti non sta bene ,scoprire e indagare , come non si ha la possibilità di farlo per la breve durata di ogni governo politico che si insedia al potere .
Voglio semplicemente dire che come già accennato il popolo è sovrano e che ha il diritto al voto, se viene messo all'angolo e oscurato si ribella e scende in piazza , come appunto è successo nel passato è la causa di ciò .Il popolo non deve essere messo da parte ,mai! I giochi di palazzo non sono fughe o liberazione di uno o l'altro schieramento politico , che il parlamento può legiferare il nuovo direttivo attraverso la maggioranza , così facendo cade l'articolo 1 della costituzione ove il popolo da sovrano passa in secondo piano e non può adempire alla volontà del voto .
ARTICOLO 2 .
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Anche qui si parla di garantismo verso il cittadino ,i diritti e i doveri e in altri ambiti sociali verso la stessa persona verso i doveri del voto ,verso i doveri economici ,le tasse ad esempio , che prendono voce per la stessa assistenza ,le pensioni , la scuola dell'obblico e altro ,tutto ciò il buon pagatore rispettoso di esse deve pagare e dare consistenza per una civile convivenza comune .
Ma poi abbiamo gli evasori ,i truffatori , i mantenuti ,i falsi invalidi , gente che pretende , gente che vuole essere assistita senza lavorare ed è un controsenso anche qui , se l'articolo parla chiaro il fazionismo ci gira intorno per fare i propri interessi ,su migranti su povera gente ,su quelli che fanno falso buonismo , tutto ciò dovrebbe essere ridotto o quanto meno eliminato scgedando e marcando l'evasore e l'abusivismo . senza ma, senza se , ma ognuno deve essere controllato chi è cosa fa , da dove arriva cosa vuole dando leggi certe nella libertà dell'umo che è sincero e rispettoso della legge .
ARTICOLO 3 .
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
SI, LO E' , MA QUANTI LA RISPETTANO , chi non lo fa vanno giudicati con pene severe ,vanno indagati altrimenti riprendono il dolo e presto scarcerati per scadenza dei termini ,rimessi nella socità a fare le stesse cose .Il troppo buonismo produce lerce situazioni ove il degrado sociale produce violenza strupi , morti spacci e schifezza .
SEGUENDO L'ARTICOLO 3 .
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale:
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.
ARTICOLO 4 .
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
ARTICOLO 5 .
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [cfr. art. 114 e segg., IX].
ARTICOLO 6 .
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [cfr. X]
ARTICOLO 7 .
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr. art. 138].
ARTICOLO 8 .
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
ARTICOLO 9 .
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
ARTICOLO 10 .
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26].
ARTICOLO 11 .
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
ARTICOLO 12 .
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
ARTICOLO 13 .
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
ARTICOLO 14 .
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13, 111 c. 2].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
ARTICOLO 15 .
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.
ARTICOLO 16 .
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4].
ARTICOLO17 .
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
ARTICOLO 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
ARTICOLO 19 .
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt.8, 20].
ARTICOLO 20 .
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [cfr. artt. 8, 19].
ARTICOLO 21 .
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
ARTICOLO 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
ARTICOLO 23 .
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
ARTICOLO 24 .
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
ARTICOLO 25 .
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art.102].
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].
ARTICOLO 26 .
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [cfr. art. 10 c.4]
ARTICOLO 27 .
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].
Non è ammessa la pena di morte.
ARTICOLO 28 .
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [cfr. art. 97 c. 2].
DA QUESTO ARTICOLO I SEGUENTI COME SOPRA SEGNATO .
ARTICOLO 29 .
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
ARTICOLO 30 .
E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
ARTICOLO 31 .
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
ARTICOLO 32 .
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
ARTICOLO 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
ARTICOLO 34 .
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
ARTICOLO 35 .
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].
ARTICOLO 42 .
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2].
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [cfr. art. 42 cc. 2, 3].
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [cfr. artt. 56 , 58 , 71 c. 2 , 75 cc. 1, 3 , 138 c. 2 , XIII c.1].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [cfr. artt. XII c. 2 , XIII c. 1].
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr. artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1].
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr. artt. 63 c. 2, 64 cc. 2, 3] dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [cfr. artt. 83, 90 c. 2, 91, 104 c. 4, 135 cc. 1, 7].
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [cfr. IV] .
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [cfr. art. 87 c. 3].
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [cfr. art. 77 c. 2].
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr. art. 55 c. 2], il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [cfr. art. 55 c. 2] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [cfr. artt. 64 c. 1, 73 c. 2, 79 c. 1, 83 c. 3, 90 c. 2, 138 cc. 1, 3 ].
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [cfr. artt. 84 c. 2, 104 c. 7, 122 c. 2, 135 c. 6].
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [cfr. art. 65].
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr. art. 87 c. 4], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [cfr. artt. 99 c. 3, 121 c. 2].
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione[cfr. artt. 74, 87 c. 5, 138 c. 2 ].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [cfr. art. 72 c. 2], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. 87 c.2] chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [cfr. art. 72 c. 4] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art. 75 c. 2].
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [cfr. art. 87 c. 8] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, V].
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85].
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [cfr. II].
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [cfr. art. 83 c.2], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [cfr. art. 61 c.1]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [cfr. art. 85 c.3].
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].
Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo [cfr. artt. 76, 77 ] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2], a maggioranza assoluta dei suoi membri [cfr. artt. 134, 135 c.7 ].
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2].
ARTICOLO 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
ARTICOLO 93.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [cfr. art. 89].
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri [cfr. art. 97 c.1].
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1].
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero[cfr. art. 49].
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E` organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa [cfr. art. 71 c.1] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Il Consiglio di Stato [cfr. art. 103 c.1] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [cfr. art. 81 c.1].
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [cfr. art. 108 c.2].
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Il Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1, 111 c.3, 113, 125 c.2 ].
La Corte dei conti [cfr. art. 100 c.2] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [cfr. art. 113 c.3].
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [cfr. art. 111 c.2, VI c.2].
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. ].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [cfr. VII c.1].
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [cfr. art. 100 c.3], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [cfr. art. 102 c.2,3]
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
[Abrogato]
Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [cfr. art.16 c.1], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [cfr. art. 117 c.1,3,4] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [cfr. artt. 75 c.1, 83 c.2, 122 c.5, 123 c.2, 126 c.2, 132, 138 c.2 ] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [cfr. art. 71 c.1].
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [cfr. art. 118 c.1], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [cfr. artt. 84 c.2, 104 c.7, 135 c.6 ] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
[Abrogato]
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
[Abrogato]
ARTICOLO 129 .
[Abrogato]
ARTICOLO 130.
[Abrogato]
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta [cfr. artt. 57 c.3, 83 c.2, 116 ];
Lombardia;
Trentino-Alto Adige [cfr. art. 116 ];
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia [cfr. art. 116, X ];
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi [cfr. IV ];
Molise [cfr. art. 57 c.3, IV ];
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia [cfr. art. 116 ];
Sardegna [cfr. art. 116 ]
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [cfr. XI].
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
La Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76, 77 ], dello Stato e delle Regioni [cfr. art. 127 ];
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [cfr. art. 90].
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [cfr. art. 84 c.2].
Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [cfr. art. 134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [cfr. art. 90] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [cfr. art. 58 c.2], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI FINALI .
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
La disposizione dell' articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
13.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(*)L'articolo 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n.1 ("Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione", Gazz. Uff. n.252 del 26 ottobre 2002) stabilisce che: "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale"
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
CONTROFIRMANO.
QUI VI RIPORTO LE VARIE FUNZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DELLO STATO E LE LORO CARICHE ISTITUZIONALI.
LA SEPARAZIONE DEI POTERI .
Solo in casi di necessità ed urgenza il Governo può emanare un atto avente la forza di legge e chiamato decreto legge, che deve essere confermato successivamente dal Parlamento entro 60 giorni, pena la sua decadenza (anche retroattiva). Inoltre il Parlamento può delegare il Governo tramite una legge chiamata legge delega affinché legiferi su una certa materia stabilendo nel contempo i limiti e i tempi entro i quali il Governo può muoversi nel legiferare. L'atto normativo emanato in questo modo dal Governo prende il nome di decreto legislativo.
Vi sono poi casi nei quali il potere legislativo spetta al popolo sovrano, attraverso l'istituto del referendum abrogativo e, in materia costituzionale, attraverso l'istituto del - referendum confermativo - delle leggi costituzionali. In generale dunque il potere di iniziativa legislativa viene attribuito a ciascun parlamentare, al popolo, attraverso l'istituto della proposta di legge di iniziativa popolare effettuata tramite la raccolta di almeno 50 000 firme, e al Governo, le cui proposte di legge devono comunque essere controfirmate dal presidente della Repubblica.
Per quanto concerne gli atti amministrativi il controllo è effettuato da un serie di tribunali amministrativi suddivisi su base regionale, i TAR, con appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avente competenza territoriale nazionale. Con l'approvazione del Codice del processo amministrativo nel 2010 il controllo sugli atti amministrativi governativi e degli altri enti pubblici è diventato particolarmente penetrante, con possibilità di richiedere le più opportune misure cautelari, sia in primo che secondo grado, nonché il risarcimento del danno che l'atto amministrativo emanato dal pubblico potere ha causato.
IL POTERE LIGESLATIVO.
Il potere legislativo spetta al Parlamento della Repubblica Italiana suddiviso in due camere: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, i quali separatamente, con le stesse mansioni assegnate dalla Costituzione, promuovono, attraverso l'iniziativa dei suoi membri parlamentari, l'iniziativa legislativa che deve essere approvata a maggioranza da ciascuna delle due camere, altrimenti rigettata.
IL GOVERNO .
Il potere esecutivo è affidato al governo all'interno del quale, secondo l'art. 92, c. 1 Cost., si distinguono tre diversi organi: il presidente del Consiglio dei ministri (primo ministro), i ministri e il Consiglio dei ministri (talvolta detto impropriamente gabinetto, secondo una dicitura storica non usata dalle norme italiane), quest'ultimo costituito dall'unione dei precedenti due organi. La formazione del Governo è disciplinata in modo succinto dagli art. 92, c. 2, 93 e 94 Cost. e da prassi costituzionali consolidatesi nel tempo.
Il governo dipende dalla fiducia di entrambi i rami del parlamento ed ha in suo potere la possibilità di emettere decreti legge solo in caso di emergenza (i quali devono essere confermati dal voto del parlamento entro 60 giorni) e non dovrebbe fare decreti legge abusivamente (art.77).
In base alla legge finanziaria 2008, poi modificata con la legge 13 novembre 2009 n. 172, il numero di ministri del Governo è fissato a tredici, mentre l'intero esecutivo (compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari) non può contare più di sessanta unità.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Il Presidente del Consiglio dei ministri (indicato impropriamente anche come primo ministro, o popolarmente quale premier) è il capo del governo. È nominato dal Presidente della Repubblica ed è la quarta carica dello Stato per importanza, pur essendo il vero dominus del sistema politico (come in tutti i sistemi parlamentari repubblicani la prima carica è sempre il Presidente della Repubblica, anche se i suoi poteri sono limitati).
Teoricamente il presidente della repubblica è libero nella sua scelta, ma siccome il designato dovrà formare un governo con cui sarà sottoposto al voto di fiducia delle due camere, di fatto egli è scelto tendenzialmente nell'ambito dei partiti che hanno la maggioranza in parlamento; la prassi costituzionale vede il presidente della repubblica procedere a consultazioni con i gruppi parlamentari per poter procedere alla scelta di una persona che abbia la possibilità concreta di ottenere la fiducia. Dopo la nomina il presidente del consiglio propone al Presidente della Repubblica le nomine dei singoli ministri insieme con i quali andrà a formare il Consiglio dei ministri se, come detto, riceverà il voto di fiducia da entrambi i rami del parlamento.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina l'attività dei ministri ed è responsabile delle attività del governo. Il Presidente del Consiglio, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, non è a tutti gli effetti un superiore gerarchico dei ministri; certo, naturalmente in qualità di Presidente dell'esecutivo, egli esplica funzioni alle quali tutti i ministri sono, direttamente o indirettamente, sottoposti. Altresì è vero che il Presidente del Consiglio dei ministri non può dare ordini specifici ai ministri riguardo l'attività dei loro dicasteri, ma solo direttive a carattere generale, così come è vero che non può licenziarli. Egli si qualifica così come un primus inter pares, cioè un primo di pari grado con in suoi ministri. Più in generale, il presidente del consiglio svolge una triplice funzione: impulso, direzione, coordinamento dell'attività del governo .
LA MAGISTRATURA.
Il potere giudiziario è esercitato dalla Magistratura che costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale (vedi voce giurisdizione), che amministrano in nome del popolo. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha compiti di autogoverno della Magistratura, sottraendola del tutto dal controllo del Ministro della giustizia.
Il sistema giudiziario italiano trae le proprie origini dal diritto romano, e il Codice Napoleonico ha ispirato i codici italiani. Il nostro sistema penale è basato su un sistema accusatorio (giudice terzo, dialettica processuale e parità delle armi tra le parti, processo "pubblico" e orale), ma la prima fase, ossia quella delle indagini preliminari, è caratterizzata dalla segretezza, elemento tipico del sistema inquisitorio. Questo porta alcuni studiosi a definire il nostro un sistema "misto". Sono garantiti sia nella giurisdizione civile, che penale, che amministrativa (seppur con alcune peculiarità) tre gradi di giudizio: in primo grado si porta la causa davanti al giudice per la prima volta; in secondo grado si presenta appello avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado, e il giudice d'appello può entrare nel merito della decisione (ed è quindi possibile un ribaltamento anche totale della prima sentenza es. condanna/assoluzione); in terzo grado, nel ricorso per cassazione, si impugna la decisione del giudice dell'appello. In quest'ultimo grado di giudizio però il giudice non entra nell'accertamento in fatto compiuto nella decisione impugnata, ma può semplicemente controllare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge.
Dopo i tre gradi di giudizio la sentenza impugnata diventa definitiva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA .
Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È la più alta carica dello Stato e ha alcuni dei compiti precedentemente prerogativa del Re d'Italia. È una sorta di punto d'incontro tra i tre rami del potere: nomina l'esecutivo ed è il presidente dell'ordinamento giudiziario. Il presidente è inoltre il comandante in capo delle forze armate, ma tale attribuzione è ritenuta dalla dottrina giuridica molto dubbia, considerando che il Capo dello Stato italiano non detiene indirizzo politico, data comunque la forma parlamentare dell'ordinamento italiano. Tale funzione si esplica nella presidenza del Consiglio Supremo di Difesa, ma si comprende bene che questo non basta a fare del comando supremo delle forze armate italiane un comando di natura effettiva, tecnico-operativa.
Il comando delle forze armate è formalmente attribuito al Capo dello Stato, ma detenuto in effetti dal Ministero della difesa e quindi dal Governo. In generale, i poteri del Presidente sono piuttosto esigui. Poiché infatti l'Italia è una Repubblica Parlamentare, l'indirizzo politico è determinato dal Parlamento e dal Governo; quest'ultimo, essendo vertice del potere esecutivo, detiene anche la funzione amministrativa, per cui l'indirizzo politico-amministrativo dello Stato fa del Governo Italiano (ma lo stesso dicasi degli altri governi) l'organo più "forte" in quanto è, per così dire, il motore della politica nazionale ed estera. Dunque, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Capo del Governo, è l'organo monocratico con più potere politico.
Il presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale composto da entrambi i rami del Parlamento e da 58 rappresentanti regionali; il suo mandato è di 7 anni. La sua elezione richiede una larga maggioranza che si riduce progressivamente dai 2/3 nei primi tre scrutini al 50% + uno degli aventi diritto dai successivi. Gli unici due presidenti ad essere stati eletti alla prima votazione sono stati nel 1985 Francesco Cossiga e nel 1999 Carlo Azeglio Ciampi.
Nonostante non sia affermato esplicitamente dalla legge, il presidente in carica è rieleggibile: Giorgio Napolitano è stato il primo presidente nella storia italiana ad essere nuovamente eletto per un secondo mandato, nel 2013.
Di norma, il presidente cerca di restare in una posizione neutrale rispetto al dibattito politico nazionale, e riveste il ruolo istituzionale di garante per tutto ciò che concerne il processo politico. Il presidente può inoltre rigettare leggi apertamente anti-costituzionali rifiutandosi di firmarle, poiché egli agisce quale guardiano della Costituzione italiana. Tuttavia questo potere è esercitabile esclusivamente una sola volta sulla stessa legge.
L'attuale presidente della Repubblica Italiana è Sergio Mattarella, eletto il 31 gennaio 2015 e in carica dal 3 febbraio successivo.
ORDUNQUE non voglio tirare troppo l'acqua al mio mulino e apparire come un esagerato sovranista ,voglio che la libertà di pensiero viene espletata come forma libera di pensiero ove le attidudini auliche ,le espressioni artistiche possano trovare spazi per divulgare la propria arte e venga condivisa da tutte le parti contendenti , con esse sostenute da una unica cultura .
Sappiamo bene che una cattiva partecipazione o sposizione di pensiero fa si che una parte contraria perde la stima del popolo esso sovrano ,ma che evidenzia la contrarietà alla partecipazione di un solo schieramento ,dunque per non carneficiare la platea va correttamente condivisa e non abortita da ingestuose analisi e prese di posizioni , o meglio destinate a sentenze ove l'individuo smarrisce il suo idealismo .
Il sovranismo è, secondo la definizione che ne dà l'enciclopedia Larousse, una dottrina politica che sostiene la preservazione o la ri-acquisizione della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in contrapposizione alle istanze e alle politiche delle organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Si definisce sovranismo l'opposizione al trasferimento di poteri e competenze dallo Stato nazionale a un livello superiore, sovranazionale o internazionale, processo visto come fattore di indebolimento e frammentazione della propria identità storica, di declino e svuotamento del principio democratico, che stabilisce un nesso di rappresentanza diretta fra i cittadini e i decisori politici.
Sebbene spesso confuso col nazionalismo di stile novecentesco, il concetto di sovranismo va tenuto distinto da quest'ultimo, in quanto si limita semplicemente a rivendicare l'importanza della sovranità politica ed economica di uno stato, senza alcun riferimento ai concetti di razza né a una presunta superiorità di una nazione su un'altra.
In Italia il termine è divenuto di uso ricorrente soprattutto negli ultimi anni, quasi esclusivamente riferito a partiti di destra come Lega e Fratelli d'Italia, allo scopo di connotare posizioni politiche di tipo euroscettico. Si tratta dunque di un concetto assai recente, sotto il quale tuttavia possono essere fatte rientrare istanze di tipo federalista, autonomista, e anche indipendentista.
Secondo alcuni il sovranismo può tradursi in posizioni di isolazionismo politico-militare e di protezionismo economico. Carlo Galli invece ha messa in guardia dalla sbrigativa identificazione fra motivi sovranisti e istanze xenofobe e razziste, sottolineando come "storicamente ... la sinistra abbia sempre avversato il trasferimento del potere fuori dai confini dello Stato, basti pensare alla critica che i comunisti italiani opposero alla Nato e, per molti anni, al Mercato comune europeo".
In Italia, posizioni sovraniste sono state assunte soprattutto da parte dei partiti di destra, tra i più rilevanti Lega, Fratelli d'Italia, ma anche nel Movimento Nazionale per la Sovranità e nei movimenti extraparlamentari neofascisti come CasaPound e Forza Nuova. La Lega ha compiuto un processo interno di evoluzione da posizioni autonomiste e federaliste fino alle attuali idee sovraniste (da qui la scelta di togliere dal simbolo la storica parola "Nord").
Anche il Movimento 5 Stelle ha assunto alcune posizioni che possono rientrare sotto la categoria di sovranismo. Tuttavia sia Lega che Movimento 5 Stelle hanno più volte ribadito la volontà di rimanere sia nell'euro che nell'Unione Europea
Anche tra le forze della sinistra italiana tuttavia sono state rivendicate le istanze del recupero della centralità della sovranità nazionale, come condizione per il recupero dell'autonomia in ambito di politica economica, con la necessità di una revisione complessiva dei vincoli europei.
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